Indirizzo: Via Mazzini, 3 - 61033 Fermignano
Telefono: 0722.336815/16
Fax: 0722.332336
E-mail: comune@comune.fermignano.pu.it
L’Ufficio Anagrafe ha il compito di tenere aggiornato lo schedario della popolazione residente nel Comune e degli italiani residenti all’estero (AIRE), per conoscerne e certificarne il movimento e la consistenza.
Ci si rivolge all’ ufficio anagrafe:
- per le dichiarazioni di trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero, di costituzione di una nuova famiglia, di cambiamento di abitazione e per la costituzione della convivenza di fatto;
- per richiedere il rilascio della carta di identità;
- per richiedere il rilascio dei certificati di competenza dell’ Ufficio che sono:
- Stato di famiglia
- Certificato di residenza
- Cittadinanza italiana
- Esistenza in vita
- Stato libero
- Stato vedovile
- Autentica di fotografia
- Certificato anagrafico di nascita
- Previa motivata richiesta, possono essere rilasciate anche certificazioni anagrafiche storiche
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato DPR.
Con la modifica apportata dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazione") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) ANCHE I PRIVATI SONO TENUTI AD ACCETTARE LE AUTOCERTIFICAZIONI.
Si riporta di seguito la norma modificata:
D.P.R.28-12-2000 n.445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Articolo 2 Oggetto 1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono*.
Articolo 71 Modalità dei controlli 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono* di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi*, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
* parole abrogate dalla legge di conversione 120/2020 del D.L.76/2020
La modulistica può essere scaricata dallo "Sportello virtuale"
Orari di apertura al pubblico
dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 13.00
il giovedi dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Dott.ssa Conti Cora
Dott.ssa Floriana Perna
Sig. Giorgia Riminucci