Richiedere l'accesso agli Atti

Servizio attivo

La richiesta di accesso agli atti, e/o documenti amministrativi, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto degli interessati a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, dei documenti amministrativi.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini che vogliono accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

La richiesta di accesso civico semplice (dati oggetto di pubblicazione obbligatoria):
- può essere presentata da chiunque e non deve essere motivata.

La richiesta di accesso civico generalizzato (dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria):
- può essere presentata da chiunque e non deve essere motivata.

La presente istanza riguarda tutti gli atti e documenti che non rientrino nell'ambito delle pratiche edilizie, per le quali esiste apposita istanza al seguente link:

Richiedere l'accesso agli atti pratiche edilizie

Descrizione

La richiesta di accesso agli atti, e/o documenti amministrativi, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto degli interessati a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, dei documenti amministrativi.

Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

L'accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e rappresenta il diritto di chiunque di:
    • chiedere documenti, informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale nei casi in cui ne sia stata omessa la loro pubblicazione (accesso civico semplice - art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013);
    • accedere a dati e documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 5bis del medesimo decreto (accesso civico generalizzato - art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013).

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta può essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC: comune.fermignano@emarche.it
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in  Via Mazzini, 3 - 61033 Fermignano

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE)
  • documento di identità del richiedente(non necessaria per le richieste presentate online e PEC)
  • copia del permesso di soggiorno per cittadino extracomunitario

Cosa si ottiene

Presa visione ed, eventualmente, ottenimento copia dei documenti amministrativi.

Il servizio consente di richiedere la pubblicazione di quanto richiesto; in tal caso il Comune verificherà, preliminarmente, se sussiste l’obbligo di pubblicazione. Nel caso in cui la documentazione richiesta sia stata già regolarmente pubblicata il Comune comunicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.  

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, ne da' comunicazione al richiedente, tramite posta elettronica ordinaria o certificata.

La richiesta verrà evasa entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione.

Costi

La richiesta dell'accesso agli atti non presenta costi.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere l'accesso agli Atti direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

La tutela del cittadino “contro” le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati

Se ciascun cittadino ha un diritto illimitato ad accedere ai dati del comune, anche gli altri cittadini hanno il medesimo diritto, anche per i dati che lo riguardano. 

I diritti di riservatezza (la privacy) sembrano completamente disattesi. 

A tutela della privacy il legislatore ha previsto la notifica ai controinteressati delle istanza di accesso che riguardano dati personali riferiti a terze persone, e ha posto dei limiti alla pubblicazione di questi dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute.

In estrema sintesi quando il comune riceve una richiesta di accesso civico per dei documenti o atti in cui sono contenuti dei dati personali diversi da quelli del richiedente, deve darne notizia preventiva al cittadino controinteressato, che potrà opporsi con un’adeguata e motivata nota al comune.

Spetterà poi al funzionario comunale decidere se prevale la trasparenza dell’attività amministrativa o la privacy del cittadino controinteressato o se potrà attivare dei meccanismi per salvaguardare entrambi i diritti.

Gli altri diritti di accesso

Questa nuova grande “apertura” non ha eliminato gli altri diritti di accesso, che possono essere attivati qualora si proceda per questioni di una certa complessità o per finalità diverse da quelle semplicemente conoscitive. Ricordiamo dunque gli “altri” diritti di accesso, con il link alle relative norme:

  1. Accesso ordinario: a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; previsto dall’art. 22 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
  2. Accesso del consigliere comunale: previsto dall’art. 43 (Diritti dei consiglieri) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
  3. Accesso ai propri dati personali: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
  4. Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive – previsto dall’art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione) del Codice di Procedura Penale.
  5. Accesso ambientale – previsto dall’art. 3 (Accesso all'informazione ambientale su richiesta) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
  6. Accesso sugli appalti – previsto dall’art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”.

Fonti ulteriori

Per maggiori informazioni, si rimanda alla la circolare n.1/2019 sulla “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, e al Portale denominato FOIA - Centro nazionale di competenza, che dà accesso a corsi on line, norme, direttive, circolari e ad una notevole rassegna di giurisprudenza.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Relazioni con il Pubblico - Protocollo - Messo

Via Mazzini, 3, 61033 Fermignano PU, Italia

Email: urp@comune.fermignano.pu.it
PEC: comune.fermignano@emarche.it
Telefono: 0722336818
Telefono: 0722336819

Pagina aggiornata il 16/05/2025