La Legge del 9 gennaio 1989, n.13 reca le disposizioni per favorire il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati già esistenti per garantire una maggiore accessibilità, fruibilità e vivibilità degli spazi edificati a coloro che soffrono di una ridotta o impedita capacità motoria attraverso la concessione di contributi.
Ai sensi dell’ art.11 comma 1 della legge 13/89 gli interessati debbono presentare domanda al Sindaco del Comune in cui è ubicato l’alloggio oggetto dell’intervento entro il 1° marzo di ciascun anno. La domanda deve essere presentata dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e deve riguardare opere non ancora realizzate.