La domanda può essere presentata nel termine di SEI MESI:
- dalla nascita del figlio;
- dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.
Hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 D.Lgs. 286/1998 e ss. mm. ii., ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del D.Lgs. 151/2001; hanno altresì diritto all'assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempre che la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di famigliare di cittadine dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/2007, gli ulteriori soggetti ammessi ai sensi di norme di legge, accordi e direttive UE.
In mancanza della madre, hanno diritto all'assegno i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) b) c) del D.M. 452/2000.
L'assegno viene corrisposto nell'importo di € 383,46 mensili (per 5 mensilità) al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria, per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2023.
Il valore dell'ISEE per le domande relative ai nati dell'anno 2023 è pari ad € 19.185,13.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)