Modulistica

Assegno di maternità

La domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;

–    ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001; hanno altresì diritto all’assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempre ché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 35), gli ulteriori soggetti ammessi ai sensi di norme di legge, accordi e direttive UE;

–    in mancanza della madre, hanno diritto, all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;

–    l’assegno viene corrisposto nell’importo di € 348,12 mensili (per 5 mensilità pari a euro 1.740,60) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2021 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;

–    il valore della situazione economica equivalente per le domande relative ai nati nell’anno 2021, è pari ad € 17.416,66.

–    il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.