Disciplina della propaganda Elettorale

In vista dello svolgimento delle Elezioni Regionali del 28/29 SETTEMBRE 2025, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale

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Descrizione

AFFISSIONE DEI MANIFESTI ELETTORALI

1. Dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni e quindi da VENERDI’ 29 AGOSTO 2025 è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso, in luogo pubblico, con esclusione delle affissioni effettuate negli appositi spazi.

2. E’ VIETATA l’affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati da ciascun Comune (art. 2 Legge 212/56), nonché le iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, argini, palizzate ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d’arte ed in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico ( nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo). L'ubicazione e l'assegnazione degli appositi spazi alle COALIZIONI e alle LISTE PROVINCIALI è consultabile cliccando qui

3. Non sono riconducibili a forme di pubblicità e sono pertanto consentite le insegne indicanti le sedi dei partiti. Sono altresì consentite, non configurando sostanzialmente forme di pubblicità, le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali (03/03/2016). L’indicata eccezione vale anche per i giorni dell’elezione. Le affissioni dei giornali, quotidiani o periodici, pertanto, è consentita anche nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni.

4. Detta esposizione è invece vietata nelle vetrine dei cosiddetti POINTS ELETTORALI non rinvenendosi fattispecie derogatorie ulteriori, rispetto a quelle prima evidenziate né è dato desumerle in via di interpretazione analogica, trovando tale possibilità un espresso limite nell’art 14 delle disposizioni sulle leggi in generale. IN TAL CASO I MANIFESTI POSSONO ESSERE AFFISI ALLE PARETI INTERNE DEI LOCALI O SERVENDOSI DI PANNELLI MOBILI;   

5. L’utilizzo di postazioni fisse (COSIDDETTI GAZEBI) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell’ambito della consultazione elettorale, può essere consentita solo alle seguenti determinate condizioni:

a) tali strutture non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati, ad eccezione di una bandiera del partito esclusivamente al fine di identificare la titolarità della postazione o gazebo;

b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

PROPAGANDA ELETTORALE

1) E’ vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile. E’ ammessa invece la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili Si sottolinea che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda dovranno avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale e che, entro i limiti delle predette norme, la sosta tecnica dei veicoli stessi, deve essere ammessa (circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/1980), se intesa come sosta per un arco temporale di circa un’ora per rifornimento e guasto del mezzo o pausa pranzo del conducente. Qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di un’ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati;

2) L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l’annuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi per la campagna elettorale solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali relativamente agli orari anzidetti (art.7 Legge 130/75). Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio. Nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni l’autorizzazione è rilasciata dal Prefetto. Gli automezzi con altoparlanti in funzione si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi e da ospedali od altri luoghi di cura, ovvero da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose e civili tradizionali;

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

1) I comizi all’aperto potranno durare massimo UN’ORA, avranno inizio non prima delle ore 09,00 e termineranno alle ore 23,00; nei giorni festivi e nella settimana anteriore alla data delle elezioni, invece, quest’ultimo termine è prorogato fino alle ore 24,00.

2) In un medesimo luogo è esclusa la contemporaneità di comizi e, nel caso di loro successione, dovranno comunque essere disposti intervalli adeguati, di durata non inferiore a trenta minuti, per consentire il regolare deflusso del pubblico nonché l’effettuazione delle operazioni materiali ( allestimento – disallestimento) connesse ai comizi stessi.

3) E’ vietato recare disturbo ai comizi, anche distribuendo volantini di diverso orientamento politico;

4) Non è pertanto, ammesso il contraddittorio nei comizi all’aperto tra soggetti di diverso orientamento;

A completamento della presente comunicazione, si allega la Circolare della Prefettura.

 

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Data inizio

27/08/2025

Pagina aggiornata il 08/09/2025