D.L. N. 52/2021 art. 9 - Certificazioni verdi

Data di pubblicazione:
25 Gennaio 2022

Art. 9 Certificazioni verdi COVID 19


  1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
    a) certificazioni verdi COVID-19: le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione
dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test antigenico  rapido  o  molecolare,  quest'ultimo  anche  su  campione
salivare e nel rispetto  dei  criteri  stabiliti  con  circolare  del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
    b)  vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2   effettuate nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione  delle  infezioni  da  SARS-CoV-2   e   le   vaccinazioni riconosciute come  equivalenti  con  circolare  del  Ministero  della
salute,  somministrate  dalle  autorita'  sanitarie  competenti   per territorio;
    c) test molecolare: test molecolare di amplificazione  dell'acido nucleico (NAAT),  quali  le  tecniche  di  reazione  a  catena  della
polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),  amplificazione  isotermica mediata da loop  (LAMP)  e  amplificazione  mediata  da  trascrizione
(TMA), utilizzato per rilevare la  presenza  dell'acido  ribonucleico (RNA)  del  SARS-CoV-2,  riconosciuto  dall'autorita'  sanitaria   ed
effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati  idonei dal Ministero della salute;
    d) test antigenico rapido:  test  basato  sull'individuazione  di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita'  sanitaria  ed  effettuato  da  operatori sanitari o da altri soggetti  reputati  idonei  dal  Ministero  della
salute;
    e) Piattaforma nazionale digital green  certificate  (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione  delle  certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il  rilascio,  la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso  l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  gestito  dalla
stessa societa' per conto del Ministero della  salute,  titolare  del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

Ultimo aggiornamento

Martedi 25 Gennaio 2022